Etichettatura chiara per le proteine alternative
Quando si tratta di proteine alternative, un’etichettatura chiara e di facile comprensione è fondamentale per aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli.

Perché è importante un’etichettatura chiara per le proteine alternative?

Il modo in cui un alimento viene descritto e presentato incide su quanto risulta invitante per le persone. Usare un linguaggio di tutti i giorni, come “salsiccia vegetale”, e parole descrittive come “cremoso” aiuta a far capire subito cosa aspettarsi in termini di gusto, consistenza e preparazione.
Con la crescente popolarità delle proteine alternative in Europa, sono aumentati anche i tentativi di limitare il modo in cui possono essere descritte e presentate ai consumatori. Sia a livello europeo che nazionale sono state avanzate proposte per vietare alle alternative vegetali a carne e latticini l’uso di nomi e descrizioni familiari e ben comprese dal pubblico, dal momento che sono utilizzate da decenni.
Quali sono le attuali regole di etichettatura per le proteine alternative nell’Unione Europea?

Secondo la normativa UE vigente, alcuni termini – tra cui “latte” e “yogurt” – non possono essere utilizzati per i prodotti lattiero-caseari a base vegetale, nemmeno se accompagnati da specificazioni come “vegetale” o “vegano”. Questa impostazione è stata confermata da una sentenza del 2017.
Diversi tribunali nazionali dei Paesi UE hanno però successivamente ribadito che questa sentenza non vieta l’uso di aggettivi o descrizioni come “alternativa allo yogurt”, “in stile formaggio” o “cremoso”. Questa distinzione tra denominazioni di prodotto protette e linguaggio descrittivo consentito resta un punto chiave di interpretazione, tanto per i produttori quanto per i regolatori. In Italia, questo margine interpretativo si è ristretto. Con la Legge 75/2026 (approvata il 15 aprile 2026), l’Italia ha introdotto un apparato sanzionatorio specifico per il cosiddetto “milk sounding”, stabilendo che le denominazioni lattiero-casearie riservate non possono essere utilizzate per prodotti vegetali nemmeno quando accompagnate da indicazioni descrittive o da riferimenti alla loro origine vegetale (come “alternative vegetale alla ricotta”), con sanzioni fino a 100.000 euro. Si tratta di un’interpretazione più restrittiva rispetto a quella emersa in altri Paesi UE, e rappresenta uno dei provvedimenti più severi adottati finora a livello europeo su questo tema.
La questione delle denominazioni per i prodotti a base vegetale e per la carne coltivata è oggetto di un dibattito ancora aperto a livello europeo. Gli aggiornamenti su queste discussioni e sulle più recenti decisioni di policy sono disponibili qui.