Carne coltivata e novel food: il regolamento UE sui nuovi alimenti

La prima richiesta di approvazione per un prodotto a base di carne coltivata nell’Unione Europea ha acceso i riflettori sul quadro normativo per i cosiddetti ‘novel food’. 

31 luglio 2024

EU flags

Nel mese di luglio la start-up francese Gourmey ha annunciato di aver presentato alle autorità di regolamentazione dell’UE una richiesta di autorizzazione per il suo foie gras coltivato, la prima richiesta di vendita di carne coltivata nell’Unione Europea. La richiesta dovrà essere ora esaminata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), attraverso un esame approfondito della sicurezza e del valore nutrizionale del prodotto.

Come viene regolamentata la carne coltivata nell’UE?

Prima che un prodotto a base di carne coltivata possa essere venduto nell’UE, deve essere approvato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), dalla Commissione europea e dagli Stati membri. L’autorizzazione preliminare all’immissione sul mercato delle carni coltivate è disciplinata dal Regolamento sui nuovi alimenti – uno dei più solidi quadri normativi di riferimento per la sicurezza alimentare al mondo. Il processo prevede una valutazione approfondita e basata su prove della sicurezza e del valore nutrizionale di ciascun prodotto a base di carne coltivata.

La procedura di autorizzazione dei nuovi alimenti consiste in due fasi: la valutazione e la gestione del rischio. Nella valutazione del rischio l’EFSA analizza le proprietà nutrizionali, tossicologiche e allergeniche del nuovo alimento e del suo processo di produzione. Dopo 9 mesi, l’EFSA fornisce alla Commissione europea il proprio parere scientifico sulla sicurezza del prodotto. Se il parere è positivo, nella gestione del rischio la Commissione redige un atto di esecuzione che viene esaminato dal Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF) – con rappresentanti della Commissione e di tutti i 27 Stati membri dell’UE. L’approvazione dell’atto di esecuzione è la fase finale dell’autorizzazione dei nuovi alimenti.

Come nota la Commissione europea , l’UE ha uno degli standard di sicurezza alimentare più elevati al mondo. La sicurezza alimentare è garantita da misure di regolamentazione lungo l’intera catena alimentare e il regolamento sui nuovi alimenti ne è parte integrante, fornendo un processo di valutazione approfondito e basato su prove. L’EFSA ha sempre dimostrato di fornire consulenza scientifica di alta qualità e mantiene un alto livello di fiducia tra le parti interessate e il pubblico; la stessa EFSA ha dichiarato che il regolamento sui nuovi alimenti e le relative linee guida sono adatti allo scopo nel contesto delle carni coltivate.

Gli Stati membri e il pubblico hanno un ruolo nelle autorizzazioni?

Sì. Nella fase di gestione del rischio delle autorizzazioni dei nuovi alimenti, la Commissione europea e i 27 rappresentanti degli Stati membri dell’UE sono riuniti nel Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF). Le decisioni del Comitato PAFF vengono prese a maggioranza qualificata, fornendo agli Stati membri un contributo sostanziale alle decisioni di autorizzazione. Il processo di autorizzazione dei nuovi alimenti prevede inoltre una consultazione pubblica per i prodotti al termine del processo di valutazione del rischio. La consultazione – disponibile su OpenEFSA – incoraggia il feedback su dati e studi scientifici che dovrebbero essere presi in considerazione dall’EFSA durante la valutazione del rischio.

Il regolamento considera anche gli impatti sociali ed economici della carne coltivata?

Sì. Il processo di autorizzazione dei nuovi alimenti consente di discutere considerazioni più ampie durante la valutazione del prodotto. Come afferma la General Food Law, durante la gestione del rischio la Commissione e i 27 rappresentanti di ciascuno Stato membro dell’UE possono prendere in considerazione gli aspetti economici, sociali e culturali del processo decisionale, consentendo di prendere decisioni sulle autorizzazioni dei prodotti in un contesto olistico.

Il principio di precauzione dell’UE significa che l’ingresso sul mercato della carne coltivata deve essere bloccato?

No. Il Regolamento Generale sulla Legislazione Alimentare chiarisce che il principio di precauzione entra in gioco solo dopo che è stata effettuata una valutazione basata sull’evidenza scientifica esistente, e si applica quando “…viene identificata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma persiste l’incertezza scientifica”. Le misure di gestione del rischio devono essere proporzionate e necessarie per proteggere la salute umana, e devono essere provvisorie fino a quando non sarà possibile analizzare ulteriori informazioni. Poiché la carne coltivata non è ancora stata approvata per la vendita, questi principi verrebbero violati, in quanto non vi è alcun rischio per la salute umana derivato da un prodotto a cui i consumatori non possono accedere.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.